Art. 92. Il Governo della Repubblica e` composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Bisogna pensare alla legalità in termini di vantaggio, di convenienza per la qualità della vita di ciascuno di noi in quanto parte di una comunità: significa avere come obiettivo il bene comune, avere procedure trasparenti, applicazione di regole uguali per tutti e attenzione speciale ai soggetti che hanno meno forza per farsi sentire.Gian Carlo Caselli