Le ripetizioni giovano

Art. 92.
Il Governo della Repubblica e` composto del
Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente
del Consiglio dei Ministri e, su proposta
di questo, i Ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri,
prima di assumere le funzioni, prestano giuramento
nelle mani del Presidente della Repubblica.